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Il nodo pagamenti nella transizione 5.0

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Il Piano Transizione 5.0 (Art. 38, DL n. 19/2024) ha introdotto un regime agevolativo complesso, la cui corretta applicazione richiede una precisa interpretazione delle norme, in particolare in relazione al momento di completamento degli investimenti.

La normativa prevede che il revisore legale dei conti sia tenuto a rilasciare una certificazione contabile con l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Qui nasce una delle incertezze applicative più diffuse riguardo la necessità che le fatture relative agli investimenti siano integralmente saldate al momento della comunicazione di completamento al GSE (scadenza: 28 febbraio 2026).

La normativa istitutiva e la prassi operativa (Circolare MIMIT 16 agosto 2024, FAQ MIMIT/GSE) smentiscono tale interpretazione, stabilendo che il riconoscimento del beneficio non è subordinato al criterio di cassa (pagamento integrale), ma al criterio di competenza economica.

Infatti, nel DM MIMIT 24 luglio 2024, art. 4, comma 4, si legge che:

“Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

  1. nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati”.

Il comma 2 dell’articolo 109 del TUIR prevede che le spese di acquisizione dei beni mobili si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione, o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di un altro diritto reale.

Tale impostazione è coerente con la prassi già stabilita per l’Industria 4.0 (Circolare AdE 4/E/2017 e 9/E/2021, Principio di diritto n. 4/2023), la quale conferma che l’effettuazione dell’investimento è legata alla disponibilità del bene e alla sua entrata in funzione, a prescindere dall’integrale pagamento.

L’unica condizione finanziaria richiesta espressamente è che l’impresa dimostri di aver sostenuto un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione, che costituisce condizione sufficiente per attestare l’effettuazione dell’ordine (FAQ MIMIT e linee guida GSE).

Pertanto il revisore non deve subordinare il rilascio della propria certificazione alla verifica del pagamento integrale dell’investimento in quanto non richiesto dalla norma. Il revisore può, però, specificare in certificazione la somma effettivamente pagata dalla società al momento del rilascio della stessa.


Post scritto da:

Dott. Alessandro Enea

 

 

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