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Whistleblowing entro il 17 dicembre per le imprese con almeno 50 dipendenti

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Abstract

Il decreto legislativo 10.03.2003 n.24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 Marzo 2023, ha dato attuazione alla disciplina del whistleblowing.

Il whistleblowing (letteralmente “denuncia di illeciti”) è un termine che indica la pratica di segnalare o rivelare informazioni su attività scorrette o illegali all’interno di un’organizzazione. Un whistleblower è una persona che denuncia tali informazioni al pubblico o alle autorità competenti al fine di evidenziare comportamenti impropri o illegali. Questa pratica può essere utilizzata per promuovere la trasparenza, l’accountability e la giustizia all’interno delle organizzazioni.

La norma prevede tra i soggetti obbligati all’adozione delle procedure di whistleblowing tutte le imprese con più di 50 dipendenti, i quali dovranno adeguarsi entro il termine del 17 dicembre 2023.

 

La normativa di riferimento

Il decreto legislativo 10.03.2003 n.24, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 Marzo 2023, ha dato attuazione alla direttiva 2019/1937. Tale decreto contiene la nuova disciplina del whistleblowing, la quale si rivolge ai soggetti che vengano a conoscenza, nel contesto lavorativo, di violazioni in grado di ledere l’interesse o l’integrità dell’ente pubblico o di quello privato con particolare riferimento a:

  • Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • Commissione di reati in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti di cui al Lgs. 231/2001 o eventualmente nel caso di mancata osservanza dei modelli 231;
  • Atti od omissioni volti a ledere gli interessi finanziari dell’Unione Europea o del mercato interno;
  • Condotte illecite che costituiscono violazione della normativa nazionale o europea.

La tutela individuata dal presente decreto interviene dal momento in cui le violazioni segnalate presentano dei fondati motivi ovvero risultino vere e concrete al momento della segnalazione.

 

Ambito applicativo

Il decreto legislativo 24/2013 effettua una prima distinzione tra il settore pubblico e quello privato ampliando la platea dei soggetti obbligati.

Settore pubblico

In merito al settore pubblico i soggetti obbligati appartenenti a questo settore sono:

  • Le Amministrazioni pubbliche;
  • Le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  • Gli enti pubblici economici;
  • Gli organismi di diritto pubblico;
  • I concessionari di pubblico servizio;
  • Le società a controllo pubblico e le società in house.

Settore privato

Per il settore privato, la normativa prevede un ampliamento della platea dei soggetti obbligati. In aggiunta, viene applicata anche ai seguenti soggetti:

  • Che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato;
  • Che rientrino, a prescindere dal numero di dipendenti, nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato al decreto;
  • Diversi dai soggetti di cui al punto precedente che rientrano però nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 231/2001 e che adottano i modelli di organizzazione previsti da quest’ultimo pur non avendo raggiunto la soglia dei 50 lavoratori subordinati.

 

La figura del whistleblower

La nuova disciplina amplia la platea dei soggetti tutelati, infatti, fornisce tutela non solo ai soggetti dipendenti ovvero ai lavoratori subordinati ma anche agli autonomi e a tutti gli altri soggetti non qualificabili come lavoratori ma che intrattengono rapporti con l’azienda.

Nel dettaglio, rientrano nella categoria tutelata dei soggetti subordinati:

  • I lavoratori part-time, i lavoratori intermittenti, quelli a termine oltre ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione e di apprendistato;
  • I lavoratori che svolgono prestazioni occasionali.

Sono compresi, invece, tra i soggetti tutelati appartenenti alla categoria dei lavoratori autonomi:

  • I soggetti autonomi che sono sottoposti ad una disciplina particolare di cui all’art. 2222 c.c. ad esclusione degli imprenditori;
  • I titolari di rapporti di collaborazione continuativa e coordinata a carattere personale.

Mediante la nuova disciplina possono, infine, segnalare le violazioni sopra indicate anche i seguenti soggetti:

  • Stageur e tirocinanti retribuiti e non;
  • Facilitatori;
  • Azionisti e i soggetti con incarichi amministrativi o di direzione e controllo.

 

Canali segnalazione

I soggetti che desiderano effettuare una segnalazione dovranno farlo mediante i canali appositamente creati. I canali possono essere di natura interna o esterna.

Nel primo caso, ciascuna società è pertanto chiamata ad istituire dei canali interni finalizzati alla ricezione delle segnalazioni quindi appositamente progettati e realizzati per garantire la riservatezza dei soggetti che effettuano la segnalazione. Tale canale verrà poi gestito internamente da un apposito ufficio autonomo dedicato o eventualmente affidato ad un soggetto competente esterno.

Fermo restando la preferenza nel ricorrere al canale interno, si riconosce la possibilità di istituire un canale esterno. In particolare, si può ricorrere al canale esterno qualora:

  • Non sia previsto un canale interno obbligatorio o comunque non sia attivo;
  • Il soggetto segnalante abbia già effettuato una segnalazione mediante il canale interno e non abbia ricevuto alcun responso;
  • Si rilevi, per fondati motivi, che la segnalazione debba essere fatta esclusivamente mediante tale canale.

Le segnalazioni giunte mediante questo canale beneficeranno delle medesime tutele del canale interno.

Infine, la segnalazione può eventualmente essere effettuata, in ultima istanza, anche alle autorità competenti mediante denuncia o in altri casi particolari si può procedere con una divulgazione pubblica.

 

Modalità e gestione della segnalazione

La segnalazione può essere fatta:

  • In forma scritta o eventualmente anche in modalità informatica;
  • In forma orale anche attraverso chiamata telefonica, messaggio o incontro di persona.

La segnalazione può essere effettuata anche in modalità anonima sempre mediante i canali appositamente istituiti. In questo caso la tutela opera nel momento in cui venga successivamente identificata la persona segnalante e la stessa abbia subito ritorsioni.

 In merito alla gestione della segnalazione si rileva:

  • che la stessa debba essere recepita entro 7 giorni dalla data di ricevimento;
  • che deve essere fornito riscontro entro 3 mesi dalla segnalazione.

 

Tempistiche per l’adeguamento ai canali e sanzioni

L’aggiornamento dei canali di comunicazione deve avvenire entro:

  • 15 luglio 2023 nel caso di società con più di 250 dipendenti
  • 17 dicembre 2023 per le società con più di 50 e fino a 249 dipendenti

Si indicano poi le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’ANAC:

  • da 10.000 a 50.000 euro quando:
    • venga accertata la commissione di ritorsioni;
    • si accerti che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
    • si accerti che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli  45 del DLgs. 24/2023, o che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all’ 16co. 3 del DLgs. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

 

Conclusioni

L’obiettivo della nuova disciplina è pertanto quello di tutelare una platea più amplia di soggetti ma allo stesso tempo, invitare i soggetti obbligati ad adeguarsi mediante l’applicazione di appositi canali entro le tempistiche indicate.


Post scritto da:
Dott.ssa Giorgia Callegaro

 

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