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I limiti definitivi (!) per la nomina dell’organo di controllo nelle SRL

A pochi mesi dall’entrata in vigore del “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” il legislatore interviene nuovamente nella formulazione dell’art. 2477 del codice civile che definisce i limiti per la nomina dell’organo di controllo nelle SRL.

Le modifiche sono il frutto di un acceso dibattito sui nuovi obblighi di nomina, che ha visto da un lato la necessità di non snaturare gli obiettivi della riforma della crisi e, dall’altro, di evitare l’imposizione di un obbligo eccessivamente gravoso per i soggetti di piccolissime dimensioni.

Nella prima versione infatti l’obbligo di nomina del sindaco o del revisore scattava al superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti limiti:

  • Totale attivo: 2.000.000 Euro
  • Totale fatturato: 2.000.000 Euro
  • Numero dipendenti: 10

(per un maggiore approfondimento sugli effetti della riforma si rimanda al nostro precedente post L’estensione degli obblighi di nomina del revisore per le SRL).

Il governo, con Legge n. 55 del 14 giugno 2019, ha quindi inserito nel Decreto Sblocca Cantieri, l’aggiornamento dei limiti di cui all’art. 2477 del codice civile, raggiungendo un compromesso accettabile con riferimento ai soggetti coinvolti.

In particolare, sono intervenute le seguenti modifiche:

Di fatto sono raddoppiati i limiti previsti inizialmente dal legislatore nella riforma della crisi di impresa; per l’obbligo di nomina è sufficiente superare anche un solo parametro per due esercizi consecutivi (con primo test da effettuarsi con riferimento agli esercizi 2017 e 2018).

Ricordiamo che la norma consente di optare per la nomina del collegio sindacale (terna di soggetti) oppure per il sindaco unico o anche per il revisore unico (revisore legale o società di revisione).

Il decreto non interviene con altre modifiche, quindi, la scadenza ultima per la nomina del nuovo organo preposto al controllo e per l’adeguamento statutario rimane il 16 dicembre 2019.

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