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Impairment test “immune” al Covid19

Dopo Assonime, anche l’Organismo Italiano di Contabilità conferma che il test di impairment da effettuare nei bilanci 2019 in presenza di indicatori di perdite durevoli di valore, non deve considerare gli effetti nocivi del Covid-19.

Dopo Assonime, anche l’Organismo Italiano di Contabilità conferma che il test di impairment da effettuare nei bilanci 2019 in presenza di indicatori di perdite durevoli di valore, non deve considerare gli effetti nocivi del Covid-19.

È questo il chiarimento fornito dall’OIC con una specifica comunicazione pubblicata in data 05 maggio 2020, qui disponibile Link.

 

Il tema riguarda l’applicazione del principio contabile OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” (Link).

Il principio, datato dicembre 2016, ha avuto il pregio di introdurre un preciso “metodo di calcolo” per definire quando una perdita di valore si può ritenere “durevole” (concetto da sempre presente nei criteri di valutazione di bilancio, ma troppo “sfuggevole” e di difficile misurazione), determinando l’obbligo di svalutazione delle immobilizzazioni.

 

Il principio, in sintesi, propone il seguente iter procedurale:

  1. Al termine di ogni esercizio la società valuta la presenza di indicatori di perdite durevoli di valore sulle immobilizzazioni (es. forte diminuzione del valore di mercato del bene, evidente obsolescenza o deperimento fisico, significativi effettivi negativi del mercato o del settore tecnologico in cui l’azienda opera o della normativa di riferimento ecc.).
  2. Se vengono rilevati indicatori di perdite durevoli, occorre effettuare il test di impairment, confrontando il maggiore tra “fair value” e “valore d’uso” dell’immobilizzazione con il rispettivo valore contabile. Se il valore contabile è superiore scatta l’obbligo di svalutazione.

 

Non sempre il “fair value” (ossia il corrispettivo che parti indipendenti pagherebbero per l’immobilizzazione) è disponibile, pertanto spesso si tende a determinare il “valore d’uso”.

Quest’ultimo è determinato sulla base del valore attuale dei flussi finanziari futuri che si prevede abbiano origine da un’attività lungo la sua vita utile.

Il calcolo del valore d’uso implica quindi la costruzione di un piano economico – finanziario (business plan) in modo da:

  • stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall’uso continuativo dell’attività e dalla sua dismissione finale, e
  • applicare il tasso di attualizzazione appropriato (WACC) a quei flussi finanziari futuri.

L’OIC suggerisce l’utilizzo di piani approvati dal C.d.a e con un orizzonte massimo di 5 anni.

Ovviamente se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi di cassa alla quale l’immobilizzazione appartiene (in ipotesi di massima semplificazione, con riferimento all’intera azienda).

Ebbene, l’OIC ha chiarito che i piani aziendali predisposti per stimare i flussi finanziari futuri (da utilizzare per l’impairment test sui bilanci 2019) NON devono recepire gli effetti negativi causati dall’emergenza Covid-19.

Questo sulla base dei seguenti presupposti:

  • l’emergenza Covid-19, rappresenta un “evento successivo” al bilancio, che non evidenziava condizioni già esistenti al 31.12.2019 (la pandemia è stata dichiarata solo nel 2020) e che, pertanto, non deve impattare sui valori di bilancio al 31.12.2019, ma esclusivamente sull’informativa da fornire in nota integrativa (ai sensi OIC 29);
  • le criticità legate al Covid-19 non integrano, per lo stesso motivo, la presenza di un “indicatore di perdita durevole di valore”, sempre da verificare al 31.12.2019. Pertanto l’emergenza COVID19 non è per sé sufficiente a far scattare l’obbligo di impairment test sui bilanci 2019;
  • il paragrafo 25 del principio OIC 9 specifica che “I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti”, ossia al 31.12.2019.

In altri termini, l’OIC 9 richiede che, ai fini della determinazione del valore d’uso, gli amministratori tengano conto dei flussi finanziari futuri con esclusivo riferimento agli elementi in essere alla data di riferimento del bilancio (31 dicembre 2019).

Tali indicazioni, conferma l’OIC, valgono anche qualora l’azienda possa redigere il bilancio in forma abbreviata e per le micro che ai sensi del paragrafo 30 dell’OIC 9, possono adottare un approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di ammortamento. Il metodo semplificato è basato sulla capacità di ammortamento dell’impresa, rappresentata dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti, determinando sottraendo algebricamente al risultato economico dell’esercizio gli ammortamenti delle immobilizzazioni.

L’approccio semplificato, infatti, condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base, e la sua adozione si giustifica nel presupposto che, per le società di minori dimensioni, i risultati ottenuti divergono in misura non rilevante da quelli che si sarebbero ottenuti applicando il modello base.

Si ricorda infine che il paragrafo 37 dell’OIC 9 richiede di indicare in Nota Integrativa alcune informazioni sul test di impairment effettuato, in particolare:

  • durata dell’orizzonte temporale preso a riferimento per la stima dei flussi finanziari attesi;
  • il tasso di crescita utilizzato per stimare i flussi finanziari ulteriori (quale rendita prospettica);
  • il tasso di attualizzazione (WACC) applicato.

 

Per un supporto operativo nell’effettuazione del test di impairment, segnalo il nostro tool in Excel che consente:

  • di effettuare la verifica della presenza di indicatori di perdita durevole;
  • di effettuare il test di impairment sia con metodo ordinario che semplificato

LINK AL TOOL

Alessandro Pegoraro

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