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Le verifiche sul sistema di controllo interno per Sindaci e Revisori

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Nel caso di revisione affidata al Collegio sindacale, è opportuno tenere presente che il sistema di controllo interno è oggetto centrale degli obblighi di vigilanza previsti dall’art. 2403 c.c. Di conseguenza, in tali casi è opportuno coordinare le attività di vigilanza e lo svolgimento della revisione legale, utilizzando quanto emerge dall’una per migliorare lo svolgimento dell’altra, al fine di migliorare l’efficacia delle due funzioni.

Una volta valutati i rischi in sede di pianificazione del lavoro, il revisore individua le procedure di revisione “conseguenti”, definendole in termini di natura, estensione, tempistica. In ragione degli scopi, si distinguono in procedure di conformità e procedure di validità.

In particolare, le procedure di conformità hanno l’obiettivo di verificare il funzionamento del sistema di controllo e presuppongono la comprensione del sistema stesso valutandone il rischio associato allo scopo di apprezzare se sia possibile mitigare il rischio intrinseco di errori in bilancio, abbassando il livello stimato del rischio residuo e riducendo l’estensione delle procedure di revisione conseguenti.

Secondo l’ISA Italia 315 il revisore deve definire e svolgere procedure di conformità per acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sull’efficacia operativa dei controlli pertinenti, se:

  • nella valutazione dei rischi di errori significativi a livello di asserzioni il revisore si aspetti che i controlli operino efficacemente (ossia il revisore intenda fare affidamento sull’efficacia operativa dei controlli nel determinare natura, tempistica ed estensione delle procedure di validità); ovvero
  • le procedure di validità non possano fornire, da sole, elementi probativi sufficienti e appropriati a livello di asserzioni.

Come evidenziato nel documento del CNDCEC “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al Collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” di aprile 2018, il revisore può rinunciare alle procedure di conformità quando, a seguito dell’analisi del sistema di controllo interno:

  • stimi preventivamente “Alto” il rischio di controllo ritenendo di non poter fare affidamento su tale sistema (fattispecie abbastanza frequente nelle imprese di minori dimensioni);
  • stimerebbe preventivamente “Basso” il rischio di controllo, ma ritenga conveniente non effettuare quelle procedure. Di conseguenza, la stima finale del rischio di controllo sarà “Alto”, ritenendo di non voler fare affidamento sul sistema di controllo interno.

In entrambi i casi, il revisore dovrà effettuare procedure di validità.

Da sottolineare come la vigilanza svolta dal collegio sindacale debba essere esercitata nel corso di tutto l’esercizio, per monitorare il concreto funzionamento del sistema di controllo interno, consentendo in tal modo ai sindaci di attivarsi qualora vengano evidenziate delle carenze. Come evidenziato nel richiamato documento del CNDCEC, i sindaci-revisori “non possono accettare di impostare una revisione, almeno nel prosieguo dello svolgimento dell’incarico, senza fare alcun affidamento sul controllo interno, perché verrebbero, sostanzialmente, meno ai propri doveri di vigilanza”.

Al fine di ottimizzare le sinergie tra le attività svolte, i sindaci-revisori potranno impostare le verifiche prevedendo:

  • all’inizio dell’incarico un intervento approfondito per comprendere il controllo interno, valutandone l’operatività con procedure di conformità, individuandone le eventuali debolezze;
  • interventi specifici affinché eventuali punti di debolezza vengano implementati;
  • che le procedure di conformità svolte siano considerate anche nella loro valenza per la funzione di vigilanza;
  • di aggiornare la valutazione del rischio qualora dalla partecipazione alle riunioni degli organi di governance emergano nuovi elementi da considerare.

(fonte Eutekne.info)


Post scritto da:
Unirev Srl

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